STATUTO
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ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 E’ costituita in forma pubblica
un’associazione denominata “Associazione Pro Loco di Castelnuovo di
Farfa”. 1.2 L’associazione ha sede in Castelnuovo di
Farfa Via Roma n° 42 ART. 2 COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI
ATTIVITA’ 2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le
persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo
sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del
territorio del Comune di Castelnuovo di Farfa e favorire il miglioramento
della vita dei suoi residenti. 2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi
Soci operano a favore della medesima con il concetto di volontariato
secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed
indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito
dell’attività di promozione ed utilità sociale. 2.3 La
Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative
come ad esempio l’edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od
in movimento, con sistemi tradizionali ed elettronici e la partecipazione
o l’organizzazione (in Italia od all’estero) di eventi idonei al
raggiungimento dell’oggetto sociale. 2.4 La Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del
Lazio, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.. ART. 3 OGGETTO SOCIALE 3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto
sociale sono: a.
svolgere
fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte
quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonchè
il patrimonio storico-monumentale ed ambientale; b.
promuovere
e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati,
iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre,
festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di
altro genere, nonchè iniziative di solidarietà sociale, recupero
ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad
attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità
della vita dei residenti; c.
sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente
e la conoscenza globale del territorio; d.
stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività
alberghiera ed extra alberghiera; e.
preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali
(interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne
la più larga funzionalità; f.
collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla
conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico,
verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del
caso, le opportune modificazioni; g.
curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con
l’apertura di appositi uffici; h.
promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del
volontariato a favore della popolazione della località (proposte
turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di
spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei
minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità
locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di
emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi
scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del
territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del
territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti
all’estero). i.
Aprire e gestire circoli per i soci. ART. 4 SOCI 4.1 Sono Soci dell’Associazione coloro che versano
la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono
essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro
che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono
interessati all’attività della Pro Loco. ART. 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI 5.1 I
Soci devono versare la quota associativa annuale. 5.2 Tutti
i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, hanno diritto: a.
di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco; b.
di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco; c.
di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti della Pro Loco; d.
a ricevere la tessera della Pro Loco; e.
a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco, ove esistenti; f.
a frequentare i locali della Pro Loco; g.
ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni
promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco. 5.3 I
Soci hanno l’obbligo di: a.
rispettare
lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco; b.
versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco; c.
non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco. ART. 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI
SOCIO 6.1 L’ammissione
di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a
seguito del versamento della quota associativa annuale. 6.2 La
quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 6.3 L’esclusione
di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per
dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi
motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i
Regolamenti della Pro Loco. ART. 7 ORGANI 7.1 Sono
organi dell’Associazione: a.
l’Assemblea dei Soci; b.
il Consiglio Direttivo; c.
il Presidente; d.
il Segretario ed il Tesoriere; e.
il Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI 8.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei
Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente
statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente
dall’ammontare della quota associativa versata. 8.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive
per la realizzazione delle finalità sociali. 8.3 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci che
risultano essere in regola con la quota sociale. Non sono consentite
deleghe. 8.4 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria,
sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice
Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi,
l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea;
allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza
del Segretario della Pro Loco. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,
viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del
Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso
portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data
fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta o con
affissione dello stesso nella sede della Pro Loco. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,
è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto) in
prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e
delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in
seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida
qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi. 8.5 L’Assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua
competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla
formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle
proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. 8.6 L’Assemblea straordinaria è convocata: a.
dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; b.
dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del
Consiglio; c.
a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci; d.
per le modifiche del presente Statuto; e.
per lo scioglimento della Pro Loco. 8.7 La spedizione degli avvisi di convocazione delle
Assemblee (sia ordinarie sia straordinarie) può essere sostituita
dall’affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci. 8.8 Le modifiche statutarie sono adottate
dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti
validi. 8.9 Delle riunioni assembleari e relative
deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede
sociale. ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero
di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli
iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventuno
unità. 9.2 L’Assemblea, dopo aver fissato il numero dei
componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del
Consiglio Direttivo. 9.3 I
componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono
rieleggibili. 9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno
quattro volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il
Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei
Componenti. 9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre
sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale
provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo
comma. 9.6
In
caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i
Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i
membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga
potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione
del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel
Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei
Soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il
Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire
l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. 9.7 Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea
dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in
questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi
dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire
l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. 9.8 Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un
terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del
Presidente. 9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri
per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono
riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità
sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in
modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la
gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione
col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico
e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta. 9.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
pubbliche. 9.11 Alla
riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può
invitare persone che siano interessate a particolari aspetti
dell’attività della Pro Loco, essi possono partecipare senza diritto al
voto. 9.12 Fa parte del Consiglio Direttivo, come membro di
diritto, il Sindaco od un Assessore del Comune all’uopo delegato. 9.13.Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di
volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso
la sede sociale. ART. 10 IL PRESIDENTE 10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal
Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio
segreto ovvero in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio
Direttivo. 10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel
numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio
Direttivo al suo interno. 10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso
periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La
carica è gratuita. 10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo
sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal
caso operano congiuntamente). 10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni
verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà
all’elezione di un nuovo Presidente. 10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della
Pro Loco, ha la responsabilità della amministrazione, la rappresenta di
fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della
documentazione contabile della Pro Loco. 10.7 E’ assistito dal Segretario. ART. 11 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE 11.1 Il
Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo
interno. 11.2 Il Segretario assiste il Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione
della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura
l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento
degli uffici. 11.2 Il Segretario è responsabile, insieme al
Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la
gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare
tenuta dei libri sociali. 11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della
Pro Loco e le relative registrazioni. 11.4 E’ possibile affidare i due incarichi ad un
solo Consigliere. ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 12.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni,
dall’Assemblea dei Soci. 12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito
di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la
contabilità sociale. 12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni
del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione
sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto. 12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni
ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono
rieleggibili. ART. 15 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 15.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere
il commissariamento di una Pro Loco iscritta: a.
su
richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio; b.
su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci; c.
in caso di inattività del Consiglio Direttivo; d.
in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco; e.
negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell’U.N.P.L.I..
15.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato
Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l’Assemblea per la
rielezione del Consiglio Direttivo. ART. 16 ENTRATE E SPESE 16.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco
provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività
sono: 1.
quote e contributi dei Soci; 2.
eredità, donazioni e legati; 3.
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali 4.
contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari; 5.
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6.
proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale
o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7.
erogazioni liberali dei Soci e di terzi; 8.
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni; 16.2 Tutte le entrate ed i proventi dell’attività
della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità
della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in
modo indiretto) ai Soci. 16.3
Gli eventuali utili o avanzi
di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle
attività istituzionali previste dal presente Statuto. ART. 17 PRESTAZIONI DEI SOCI 17.1 La
Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei
fini istituzionali. 17.2 La
Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo
ai propri Soci. 17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma
gratuite. 17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in
merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei
rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che
hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali. 17.5 Nel caso in cui la qualità delle prestazioni
richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a
professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi
che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro
presentazione di regolare documentazione fiscale. ART. 18 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E
FINANZIARIO 18.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve
predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario
che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente. 18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i
criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente
in materia. 18.3 Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà
disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco. ART. 19 SCIOGLIMENTO 19.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione
sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia
in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5
dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5
dei voti presenti. 19.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà
provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente
restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni per
essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della
località come previsto dall’art. 2.1 del presente Statuto. 19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario
specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui
territorio la Pro Loco ha sede. ART. 20 NORME FINALI Per tutto ciò che non è espressamente
contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto. Castelnuovo di Farfa, 18 Gennaio 2003
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